Statuto
STATUTO
ART. 1
(Denominazione)
è costituita l “ASSOCIAZIONE Padre Lorenzo Marzullo – La locanda del Buon Samaritano”.
ART. 2
(Sede e Durata)
L’Associazione ha sede attualmente in Castelbuono (PA) in via M. Raimondi N°17 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea. L’Associazione ha durata illimitata.
ART. 3
(Natura, Oggetto e Scopo)
L’Associazione è apartitica, apolitica e senza fini di lucro.
L’Associazione ha lo scopo di promuovere la ricerca, lo studio e la sperimentazione dei più alti valori umani e spirituali e di realizzare un’azione sociale, filantropica e solidale basata sul servizio e sulla salvaguardia della dignità umana.
Per raggiungere tale obiettivo l’Associazione potrà:
- promuovere iniziative di natura religiosa, umanitaria, culturale, sportiva e ricreativa;
- promuovere solidarietà sociale e familiare;
- sostenere scambi culturali e promuovere il dialogo interreligioso;
- curare la formazione umana e spirituale dei suoi membri;
- curare la valorizzazione dell’uomo nella sua integralità, al di là dell’appartenenza religiosa, etnica e partitica;
- valorizzare i carismi e sviluppare le attitudini di ogni persona;
- organizzare gruppi di studio, ricerche, convegni, seminari e altre iniziative che concorrono al raggiungimento delle finalità dell’associazione;
- avanzare proposte agli enti pubblici, partecipando ad azioni di rete in collaborazione tra pubblico e privato;
- promuovere la valorizzazione e la promozione del territorio attraverso manifestazioni e attività di tipo culturale;
- gestire spazi museali, immobili di proprietà di terzi a scopo spirituale, culturale, umanitario e ricreativo;
- sostenere l’inclusione sociale attraverso iniziative di supporto didattico e morale;
- istituire premi che valorizzino l’attività di quanti svolgono un’azione sociale, culturale e filantropica, ispirata ai valori del rispetto, dell’inclusività e della solidarietà;
- istituire borse di studio per garantire il diritto allo studio a chi non ne ha i mezzi, a livello nazionale e internazionale;
- attivare adozioni a distanza;
- promuovere attività di ricerca in proprio o con altre istituzioni nazionali o con altre internazionali aventi finalità affini alle proprie;
- organizzare e gestire attività culturali ed editoriali anche mediante la pubblicazione in proprio di libri, riviste, periodici, materiale digitale, ecc.;
- istituire biblioteche, emeroteche, videoteche, audioteche, ecc.
Per il raggiungimento degli scopi enunciati, I’ Associazione si potrà avvalere delle prestazioni gratuite dei soci anche di carattere professionale e lavorativo in relazione a singoli progetti o attività.
In via sussidiaria e non prevalente l’associazione potrà svolgere anche attività di tipo commerciale finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse e che promuovano il benessere interiore della persona.
ART. 4
(Ammissione e numero degli associati)
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
– l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, su modulistica preparata dall’associazione;
– la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea appositamente convocata.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5.
Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 5
(Diritti e obblighi degli associati)
Gli associati hanno il diritto di:
– eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
– essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
– frequentare i locali dell’associazione;
– partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
– concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
– essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i
libri associativi.
Gli associati hanno l’obbligo di:
– rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
– svolgere la propria attività verso gli altri personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
– versare la quota associativa annuale secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall’Assemblea.
ART. 6
(Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato si perde per esclusione, recesso o morte.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
La perdita della qualifica di associato comporta la perdita dei diritti acquisiti.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
ART. 7
(Organi)
Sono Organi dell’associazione:
- l’Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente dell’Associazione;
- il Vicepresidente dell’Associazione, nominato dall’Assemblea per i casi di assenza o impedimenti del Presidente;
- il Segretario, nominato dall’Assemblea;
- Il Tesoriere, nominato dall’Assemblea anche fuori dai componenti del Consiglio Direttivo;
- l’Organo di controllo.
ART. 8
(Assemblea)
L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione e le sue delibere, prese in conformità alla Legge, al presente statuto ed agli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.
L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio.
L’Assemblea:
- nomina i membri del Consiglio Direttivo;
- elegge il Presidente all’interno del Consiglio Direttivo;
- delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
- approva eventuali regolamenti che disciplinano l’attività;
- delibera sull’eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione;
- delibera le modifiche dello statuto e dei regolamenti;
- delibera lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio ad altra Associazione con finalità analoga o di pubblico interesse.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) degli associati. La convocazione viene fatta mediante comunicazione scritta o e-mail o a mezzo di altri strumenti di comunicazione comunemente utilizzati.
La convocazione dovrà contenere l’ordine del giorno ed essere inviata a ciascun associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione. L’Assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia. Hanno diritto a partecipare all’ Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio avente diritto al voto mediante delega scritta. Un socio può essere portatore di una sola delega.
L’Assemblea è validamente costituita se è presente, in proprio o per delega, in prima convocazione la metà più uno dei soci e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita se è presente almeno 1/3 (un terzo) degli associati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le modifiche statutarie, la destinazione degli utili, la nomina del Presidente, del Vicepresidente, del segretario e del tesoriere occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati. Per le delibere di scioglimento e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di assenza o impedimenti di quest’ultimo, dal Vicepresidente, o in mancanza da altra persona designata dagli intervenuti. Di ogni riunione dell’assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
ART. 9
(Il Consiglio direttivo)
L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre membri eletti dall’assemblea degli associati. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per la durata di tre anni dall’atto della nomina e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l’attuazione e il raggiungimento degli scopi dell’Associazione, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano in modo tassativo all’assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di predisporre un regolamento contenente tutte quelle norme non previste espressamente dal presente Statuto e ritenute necessarie per il buon funzionamento dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati.
Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri. La convocazione sarà fatta dal Presidente mediante lettera o e-mail o a mezzo di altri strumenti di comunicazione comunemente utilizzati, indicante la data, l’ora ed il luogo della convocazione, nonché gli argomenti sui quali deliberare, inviata a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima della riunione.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente e dal consigliere più anziano. Di esse sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo potrà inoltre delegare i propri poteri al Presidente a ad altro membro del Consiglio stesso, per il compimento di singoli atti o categorie di atti.
ART. 10
(Presidente)
Il Presidente eletto dall’Assemblea all’interno del Consiglio Direttivo e in caso di assenza o impedimenti di quest’ultimo il Vicepresidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio; presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo nella prima riunione.
ART. 11
(Il Segretario)
Il segretario lavora in stretta collaborazione con Il Presidente e il Vicepresidente, redige e cataloga i verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, si occupa dei rapporti con i soci e della gestione organizzativa dell’Associazione.
ART. 12
(Il Tesoriere)
Il tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili. Le cariche di Presidente e tesoriere sono compatibili.
ART. 13
(Organo di controllo)
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 14
(Patrimonio)
Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità dell’Associazione.
ART. 15
(Divieto di distribuzione degli utili)
è vietato all’Associazione distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione ha l’obbligo di utilizzare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.
ART. 16
(Risorse economiche)
L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
ART. 17
(Bilancio di esercizio)
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
ART. 18
(Libri)
Oltre ai libri prescritti dalla legge, l’associazione tiene i seguenti libri:
– libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
– registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta in forma scritta al presidente, anche inviata via mail.
ART. 19
(Volontari)
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta personalmente, spontaneamente e gratuitamente, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per i fini dell’Associazione. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
ART.20
(Lavoratori)
L’associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
ART. 21
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea che provvede alla nomina di uno o più liquidatori. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni aventi finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 22
(Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.